UFFICIO PER IL PROCESSO - Incompatibilità con l'esercizio della professione forense

Nella Gazzetta Ufficiale del 1/3/2022, Serie Generale n. 50, è stato pubblicato il D.L. 17/2022 che, all’art. 33, prevede che l’assunzione come addetto all’Ufficio per il Processo “configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell'ordine presso il quale risultino Iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo” .
Si invitano, pertanto, gli Iscritti interessati dalle predette assunzioni a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine per i conseguenti adempimenti utilizzando il fac simile allegato.

                                                                                           Il Consiglio dell'Ordine