ESONERI CREDITI FORMATIVI ART. 15 REGOMENTO FORMAZIONE CONTINUA
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L'art. 15 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense individua i casi di esonero ed esenzioni ai quali l'Ordine intende dare esecuzione secondo i seguenti principi:
Criterio generale di calcolo adottato:
Per ogni mese di esonero, vengono conteggiati n° 2 crediti formativi, per un totale annuo di n° 24 crediti (per primi due anni di ogni triennio vengono richiesti un minimo di 15, per un totale nei tre anni di 75 – di cui 15 deontologici).
GRAVIDANZA.
Esonero per mesi due antecedenti alla data del parto, corrispondente a n° 4 crediti formativi, salvo patologie verificatesi che dovranno essere documentate (gravidanza a rischio).
MATERNITA’.
Esonero per mesi 12, dalla data del parto, corrispondente a n° 24 crediti (che potrebbero abbracciare due anni solari. Es. nascita il 1 novembre 2011. La richiedente avrà: 2 mesi di esonero per l’anno 2011, pari a 4 crediti; 10 mesi di esonero per l’anno 2012, pari 20 crediti). Si chiede l’allegazione del certificato di nascita.
Lo stesso esonero potrà essere richiesto anche dal padre, il quale dovrà in autocertificazione dichiarare che la madre non usufruisce del periodo di maternità presso altro datore di lavoro, o altro ordine.
GRAVE MALATTIA O INFORTUNIO O ALTRE CONDIZIONI PERSONALI.
Il periodo di esonero sarà valutato di volta in volta dal Consiglio, su proposta della commissione a ciò delegata.
INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ PRFESSIONALE PER OLTRE SEI MESI.
Il richiedente verrà esonerato per gli effettivi mesi che risulteranno documentati, applicandosi il criterio generale sopra indicato (due crediti per ogni mese), salvo fattispecie particolari che saranno valutate di volta in volta.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO PER OLTRE SEI MESI.
Stesso criterio di cui al punto precedente.
ESONERO TOTALE:
Raggiungimento dei 25 anni di iscrizione all’Albo Professionale;
Compimento 60 anni di età (a prescindenre dall’anno di iscrizione all’albo professionale).