UFFICIO PER IL PROCESSO - Incompatibilità con l'esercizio della professione forense
Nella Gazzetta Ufficiale del 1/3/2022, Serie Generale n. 50, è stato pubblicato il D.L. 17/2022 che, all’art. 33, prevede che l’assunzione come addetto all’Ufficio per il Processo “configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell'ordine presso il quale risultino Iscritti.