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UFFICIO PER IL PROCESSO - Incompatibilità con l'esercizio della professione forense

Nella Gazzetta Ufficiale del 1/3/2022, Serie Generale n. 50, è stato pubblicato il D.L. 17/2022 che, all’art. 33, prevede che l’assunzione come addetto all’Ufficio per il Processo “configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell'ordine presso il quale risultino Iscritti.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'UMBRIA -Art. 37bis D.L. 16-07-2020 n. 76 conv. con modificazioni dalla L. 11-09-2020 n, 120 - Trasmissione telematica delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore di ufficio

UNIVERSITA' DI MACERATA - "PA 110 e lode" Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Macerata e il Ministro per la Pubblica amministrazione per l'avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazione