Mancata indicazione dei codici fiscali negli atti introduttivi: sanzioni tributarie.

Come ben noto, negli atti introduttivi dei giudizi, è necessario inserire il codice fiscale tanto della parte (o delle parti) quanto del difensore (o dei difensori).

In caso di omissione - ferma qualsiasi ulteriore valutazione da parte degli organi Giurisdizionali - si potrebbe incorrerre in due sanzioni di natura tributaria, rispettivamente previste dall'art. 13, comma tre bis, del D.P.R. 115/2002 e dall'art. 13 del D.P.R. 605/1973.

Poichè sempre più spesso, in particolare nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace, vengono rilevate tali omissioni, al fine di non incorrere in sanzioni francamente evitabili, si invitano tutti gli Avvocati a prestare la massima attenzione e completare gli atti nel rispetto delle normative richiamate.

Si ringrazia la Cancelleria del Giudice di Pace di Terni, in persona della Dirigente, Dott.ssa Maria Felice Faustini, per la segnalazione e per la proficua e fattiva collaborazione.