L'articolo 1 comma 2 del D.L. 11/2020 prevede la sospensione dei termini "per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate".
Tale norma è oggetto di differenti interpretazioni da parte dei primi commentatori del provvedimento.
Poiché la sospensione dei termini potrebbe essere ritenuta applicabile per i SOLI procedimenti le cui udienze sono fissate dal 09 marzo 2020 al 22 marzo 2020 (inclusi) - e, quindi, secondo un'interpretazione restrittiva che non considera applicabile la sospensione per tutti i procedimenti in genere - si CONSIGLIA VIVAMENTE di rispettare le scadenze dei termini senza tenere conto della sospensione ex art. 1 comma 2 del D.L. 11/2020 al di fuori della ipotesi sopra richiamata.
La presente nota NON costituisce in alcun modo "interpretazione autentica" del provvedimento da parte dell'Ordine degli Avvocati di Terni o dei Magistrati del Foro, ma per ragioni di prudenza si è ritenuto opportuno emanarla.
Si consiglia, inoltre, di depositare in via telematica gli atti (compresi quelli introduttivi dei giudizi civili) e le istanze e/o le comunicazioni (MA NON le liste testimoniali nel penale) a mezzo PEC. Sarà, comunque, ammissibile il deposito cartaceo previo accordo telefonico con le cancellerie competenti.
Nell'invitare tutti, ancora una volta, a consultare costantemente il sito dell'Ordine ove verranno pubblicati gli aggiornamenti, Vi rammentiamo che, per qualsiasi chiarimento e/o difficoltà, potreTe contattare la Segreteria dell'Ordine e/o i Consiglieri dell'Ordine.
Il Consiglio dell'Ordine