Il Consiglio Nazionale Forense con Regolamento 16.07.2014 n. 6, modificato con delibera immediatamente esecutiva del 30.07.2015, ha disciplinato il dovere di formazione professionale previsto dall’art. 11 della L. 31/12/2012 N. 247. |
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Per il periodo 2014/2016 è stato fissato a 60 il numero di crediti formativi da raggiungere nel triennio di cui almeno 9 nelle materie formative obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale, con un minimo di 15 per anno.
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Vi è il limite massimo del 40% del totale dei crediti conseguibili nel triennio mediante la formazione a distanza.
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Le attività utili all’assolvimento dell’obbligo formativo sono elencate nell’art. 13 del Regolamento.
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Le cause di esenzione ed esonero sono individuate all’art. 15.
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Il Regolamento in vigore è scaricabile nel link sottostante.
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